La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.40/04, pubblicata sulla G.U. N.83 dell'8/4/04, si pone come principale obiettivo quello di accertare che l'impianto di utenza gas sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.
Con "impianto di utenza" l'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas intende: "il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione".
Sono esclusi dalle attività di accertamento della sicurezza post-contatore gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali ed artigianali.
Di seguito, si espongono le principali disposizioni della suddetta delibera , con le modifiche apportate dalle delibere 129/04, 43/05 e 192/05 e 87/06).
In data 12/03/2008 è stato pubblicato in G.U. Il Decreto n 37 del 22/01/2008, che sostituisce di fatto, a far data dal 27 marzo 2008, la legge 46/90 ed il conseguente decreto applicativo n 447/91.
Le novità principali riguardano:
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2.1 Richieste di attivazione pervenute successivamente al 01 aprile 2007
Con decorrenza 01 aprile 2007, per ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo, il cliente finale dovrà far pervenire al Distributore:
Nel caso in cui il Distributore riceva la documentazione di cui sopra sprovvista degli allegati tecnici obbligatori ed entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi non abbia ricevuto la documentazione completa
2.2 Chiarimenti in merito alla mancata attivazione
Una volta effettuato con esito positivo l'accertamento documentale se al momento dell'attivazione:
Impianti modificati o riattivati
A partire dal 01/04/2008 anche per gli impianti d'utenza riattivati o modificati si applica quanto previsto al precedente punto 2.
“Differimento dei termini previsti per l'entrata in vigore del titolo III della deliberazione 18 marzo 2004, n.40/04 in tema di sicurezza post contatore gas”
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La principale novità riguarda la modifica della data per l' entrata in vigore della normativa per impianti d' utenza modificati e riattivati. Nuova data: 1° aprile 2009.
4.1 Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito dispersione di gas
Nel caso di attivazione di impianti d'utenza in servizio per i quali è stata sospesa la fornitura dal distributore per dispersione gas su impianto d'utenza il cliente finale dovrà fornire, all'atto della riattivazione:
4.2 Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito di richiesta delle autorità competenti
Qualora il distributore abbia sospeso la fornitura ad un impianto d'utenza in servizio a seguito di richiesta:
l'impianto d'utenza potrà essere riattivato solamente dietro disposizione di chi ne ha richiesto la sospensione.
Riguardo alle modalità inerenti gli accertamenti documentali, si è in attesa di specifico provvedimento da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Come previsto dalla Delibera 40/04 (art. 8) per le attività di accertamento è previsto l'addebito di un importo pari a:
Tali importi si applicano a seguito di richiesta al distributore di nuovi allacci o modifica di allacci esistenti.
7.1 ALLEGATO INFORMATIVO PER RICHIESTE DI PREVENTIVAZIONE DI LAVORI PERVENUTE AL DISTRIBUTORE A PARTIRE DAL 1 APRILE 2007
7.2 ALLEGATI DA UTILIZZARSI SOLO PER RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PERVENUTE AL VENDITORE A PARTIRE DAL 1 APRILE 2007
