Scegli la conciliazione paritetica.
Il modo gratuito, semplice e veloce per risolvere le controversie di comune accordo.
Che cos’è
La conciliazione paritetica è una pratica basata sull’adesione volontaria delle parti che permette una risoluzione delle controversie in modo semplice e in tempi brevi, senza ricorrere al Giudice.
Perché è nata
E’ una procedura promossa da Confservizi Emilia-Romagna in collaborazione con le aziende Aimag, Enìa, Hera e le Associazioni dei consumatori, per consentire ai clienti e alle aziende di risolvere le controversie attraverso il dialogo.
Chi può utilizzarla
E’ dedicata a tutti i clienti domestici che hanno attivo un contratto per la fornitura di gas, di energia elettrica o di entrambe.
Quando attivarla
Per accedere alla conciliazione è necessario aver prima inviato un reclamo scritto e aver ricevuto dall’azienda una risposta che si ritiene insoddisfacente.
Come richiederla
Rivolgendosi ad una delle Associazioni di consumatori aderenti all’iniziativa che provvederanno ad inoltrare la domanda.
E’ possibile anche compilare direttamente l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli o sui siti internet delle Aziende e delle Associazioni di consumatori e inviarlo a Confservizi Emiia Romagna.
A mezzo
posta: Confservizi Emilia Romagna Via Malvasia 6, 40131 Bologna.
fax: 051-552742
e-mail: conciliazione@confservizi.emr.it
Quanto costa
E’ gratuita per il cliente perchè le spese sono a carico delle aziende.
Quali sono i tempi
L’accordo di conciliazione può essere raggiunto dopo soli 20 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione e comunque non oltre i 60 giorni.
Come funziona
Ogni caso è trattato da una commissione composta da due conciliatori,
uno dei quali indicato dall’Associazione dei consumatori in rappresentanza del cliente, e l’altro nominato dall’azienda. I conciliatori sono esperti appositamente formati con lo scopo primario di risolvere il conflitto per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
Come si conclude
In caso di accordo i conciliatori e il cliente firmano il verbale di conciliazione avente efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del codice civile.
In caso contrario viene invece firmato un verbale di mancato accordo.
